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13 settembre 2012

Verifiche carrelli elevatori. Un po' d'ordine!

Verifiche carrelli elevatori. Un po' d'ordine!

 

Se ne parla molto, eppure qualcuno fa ancora un po’ di confusione su questo argomento. Quali sono le macchine da verificare; chi sono i soggetti verificatori; a chi deve rivolgersi il possessore di queste macchine.

Cerco di chiarire alcuni punti.

In base all’art.71 commi 4 e 8 dello stesso decreto facendo espressamente riferimento ad attività di manutenzione e controlli periodici da parte di persona competente si obbliga il possessore delle macchine e delle attrezzature di lavoro in genere (anche carrelli elevatori) ad assicurare il buono stato di conservazione, di efficienza e di mantenimento dei requisiti di sicurezza. Per questo è fondamentale il ruolo dei costruttori e dei concessionari che devono rispettivamente definire gli intervalli di manutenzione e restare a supporto delle aziende e dei datori di lavoro con servizi e contratti di manutenzione.

Sempre in riferimento agli adempimenti in materia di controlli di sicurezza per le attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi (carrelli elevatori) l’Allegato VI del D.Lgs.81/08 al punto 3.1.2  dispone che” le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”. Tali controlli vanno eseguiti da personale competente Art. 71 comma 8 lett. c  appositamente formato e tenuti a disposizione delle autorità competenti.

 

Passiamo ora all’argomento delle verifiche obbligatorie. L’allegato VII del D.lgs 81/08  in riferimento all’art.71 comma 11 del D.lgs.81/08 elenca con esattezza le categorie di macchine da sottoporre a verifica, definendo chiaramente la periodicità delle verifiche stesse. In questo allegato sono inserite macchine come i sollevatori telescopici, piattaforme aeree , gru a colonna ecc. (per approfondimento si rimanda a http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081_allegato_VII.pdf). Importante quindi sapere, per noleggiatori e abituali clienti di noleggiatori di piattaforme aeree e sollevatori telescopici che la periodicità di questa verifica è annuale.  Altrettanto importante e interessante per il network Linea Verde è l’esclusione, da questo elenco, dei carrelli elevatori.

I soggetti verificatori (enti pubblici) incaricati allo scopo sono stati definiti da tempo: per la prima verifica ci si riferisce all’ufficio Inail di competenza, per le verifiche successive l’ufficio ASL predisposto.  Intanto però dal 23.05.2012 con l’entrata in vigore del Decreto 11.04.2011 è stato avviato una nuova procedura attraverso la quale i possessori delle macchine interessate da verifica devono indicare nella richiesta di verifica un soggetto privato abilitato in alternativa al controllo dell’ente.  Quindi in caso di mancata risposta dell’ente pubblico entro (30 gg/ASL ), (60 gg/INAIL) dall’invio della richiesta di verifica, il datore di lavoro o il proprietario della macchina dovrà obbligatoriamente rivolgersi al soggetto privato indicato nella richiesta. Non basterà più la semplice richiesta.

Ricordo quindi che Linea Verde ha predisposto un servizio dedicato a supporto dei propri clienti e dei possessori di attrezzature da lavoro per l’espletamento e il completamento degli adempimenti e delle attività in materia di manutenzione e prevenzione degli incidenti.

Ing. Roberto Palma

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